ASN: breve osservazione sui tempi

Oggi (27 Luglio) è stato pubblicato il Decreto Direttoriale 222 del 20/7/2012: devo ancora leggerlo e capirlo nel dettaglio ma una cosa salta agli occhi immediatamente: il tempo!

O meglio la mancanza di tempo, non per i candidati che hanno a disposizione 4 mesi, ma per i commissari:

  • 20 Luglio 2012: firma del decreto
  • 27 Luglio 2012: pubblicazione in gazzetta
  • 20 Novembre 2012: 4 mesi per presentare le domande (Art.2, comma 1)
  • 20 Dicembre 2012: 1 mese per la ricusazione dei commissari (Art.2, comma 7)
  • 7 Gennaio 2013: prima riunione (Art. 4, comma 1), il 21 Dicembre prima data utile è poco credibile..
  • 17 Gennaio 2013: Seconda riunione (Art. 4, comma 1) per la definizione dei criteri secondo gli articoli 3, 4 e 5 del DM 76/2012
  • 18 Gennaio 2013: Commissione può accedere alle domande (Art. 4, comma 2)
  • 27 Gennaio 2013: Fine dei lavori = 5 mesi dalla pubblicazione del bando in gazzetta (Art. 8 comma 6, DPR 222/2011)
  • 27 Marzo 2013: Estensione di 60 gg (Art. 8 comma 6, DPR 222/2011)

Quindi nella migliore delle ipotesi i commissari avranno poco più di due mesi per valutare tutte le domande.

Se poi intendono avvalersi dei pareri pro veritate (Art. 4, comma 3) da parte di revisori di fama internazionale i tempi sono ancora più stretti.

A questo punto mi sorge una domanda: perché pubblicare il decreto il 20 Luglio, a ridosso delle vacanze e non il 20 settembre (magari lasciando 2 mesi di tempo)?

L’unica spiegazione che mi viene in mente è che la tempistica è stata scelta per poter assegnare al decreto il numero 222, come quello del DPR 222 ed è ben noto che 222 oltre ad essere il prefisso telefonico della Mauritania ha un preciso significato nella lingua degli angeli:

Abbiate fiducia. Tutto andrà bene. Non preoccupatevi di nulla perché la situazione si sta risolvendo per il bene di tutti.

Questo dovrebbe consentire a tutti di andare in vacanza tranquilli.

Per la (mancata) precisione…

Ieri è uscita la delibera 50/2012 dell’ANVUR che specifica le “modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale.”

Le regole sono scritte in maniera non sufficientemente precisa e presentano alcuni problemi che provo a descrivere nel seguito di questo post.

Continua a leggere

Semplificato lo stipendio

Nota del 10/2/2011: Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non contiene più la norma che invece compariva nella bozza, quindi il significato di questo post viene a mancare. Lezione per me: mai fidarsi delle bozze!

Un aspetto ragionevole della legge 240/2010 (Gelmini) era la revisione del trattamento economico dei professori (Art. 8). Attualmente si prevede un periodo di prova triennale prima della conferma in ruolo: una procedura pro-forma assolutamente inutile che praticamente tutti passano, le eccezioni si contano sulla punta delle dita.

La revisione prevedeva di eliminare il periodo di conferma (comma 3 lettera a) ma di condizionare gli scatti di stipendio triennali ad una verifica di merito. In questo contesto viene anche abolita la ricostruzione di carriera: la perdita economica dovrebbe venire compensata (in base alle bozze di decreti) da uno stipendio iniziale più alto, dovuto al fatto che viene eliminato il periodi di conferma nel quale lo stipendio è decisamente più basso.

Ora, tra le tante semplificazioni del decreto semplificazioni si trova l’art 53, comma 3:

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

[…]

c) l’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Cosa resta quindi? L’abolizione della ricostruzione di carriera, che era legata alla conferma, ma la permanenza del periodo di conferma. Una procedura farraginosa ed inutile associata ad un presumibilmente stipendio ridotto…

Update 10 Gennaio 2012:

è stato pubblicato nella GU di eri il DPR di revisione del trattamento economico dei professori. L’art. 3 comma 1 recita:

1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), è abolito il periodo, rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti professori è altresì abolita la ricostruzione di carriera prevista dall’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Se da un lato questo ripristina un minimo di coerenza nell’ordinamento, dall’altro mi domando quale semplificazione derivi dall’eliminare dalla legge 2040/2010 l’art. 8 comma 3, lettera a) che recita:

a) abolizione del periodo di straordina- riato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

Tra l’altro lasciando inalterata la lettera b) dello stesso comma che recita:

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;

Piano straordinario per il reclutamento di professori associati

Il piano straordinario è lo strumento introdotto per ovviare ad alcuni problemi della legge Gelmini (Legge 240/2010) legati all’esaurimento del ruolo dei Ricercatori a tempo indeterminato e alla conseguente potenziale competizione con le nuove figure previste dalla legge (RTD), per l’acceso al ruolo di Professore di II fascia.

Il piano (art. 29, comma 9) prevede i seguenti stanziamenti:

  • 13 M EUR per il 2011 (confermato nel DM 439/2011)
  • fino a 93 M EUR per il 2012
  • fino a 173 M EUR per il 2012
Update 11/1/2012: ho fatto alcune aggiunte e modifiche perché il Ministro ha inviato il 28/12 una lettera ai Rettori in cui dettaglia un po’ di cose. Lascio quanto scritto prima ma cancellato.

Meccanismi per il Reclutamento dei Professori Universitari

Provo in questo post a riassumere i meccanismi disponibili per il reclutamento di professori universitari con il regime vigente (L. 240/2010), come promemoria.

Una sintesi delle procedure e delle rispettive possibilità di uso possono essere riepilogate come segue:

I dettagli sono descritti di seguito..

Continua a leggere